Anagrafe Zootecnica
Il Ministero della Salute (www.salute.gov.it) con Decreto 31.01.2002, Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina, ha individuato anche nelle Associazioni Allevatori (art. 14) gli organismi abilitati a fornire la necessaria assistenza per l’adempimento degli obblighi a carico degli Allevatori per l’esecuzione dell’Anagrafe Zootecnica.
In particolare, l’art. 7 del D.M. 31 gennaio 2002 stabilisce i compiti ed i tempi del detentore, definito come la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’intestatario dell’azienda, individuata mediante il proprio codice fiscale correlato al codice dell’azienda, responsabile degli animali detenuti, anche temporaneamente, nella medesima azienda e il cui insieme costituisce l’attività di allevamento.
L’Associazione Regionale Allevatori, su delega degli allevamenti bovini, caprini, ovini ed equini, svolge tutte le incombenze tecniche e burocratiche legate all’anagrafe zootecnica a carico del detentore con il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
I costi di gestione dell’Anagrafe Zootecnica sono coperti totalmente dagli Allevatori stessi.
È importante sottolineare come l’attività dell’anagrafe ponga la massima attenzione, anche attraverso a specifiche procedure informatiche, al corretto allineamento delle banche dati dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici e dell’anagrafe stessa.
Marchi auricolari per l’identificazione individuale dei capi
Le normative stabiliscono che, a partire dal 1° luglio 1998 tutti gli animali della specie bovina, allevati e detenuti sul territorio nazionale, devono essere registrati nella banca dati nazionale dell’anagrafe bovina (BDN), previa identificazione individuale, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 31 gennaio 2002, e dell’art. 9.1 del Manuale Operativo, mediante l’applicazione su ciascun orecchio di un marchio, tipo maschio e femmina, in doppio esemplare (4 facciate).
L’Associazione Regionale Allevatori provvede alla fornitura, per conto dei propri delegati, delle matricole e dei cedolini identificativi prodotti dalle Ditte autorizzate dal Ministero della Salute (vedi moduli richiesta on-line).
La consegna avviene direttamente all’Allevatore in azienda attraverso i propri Tecnici o presso i recapiti presenti sul territorio piemontese:
Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Monasterolo di Savigliano (CN), Novara, Torino, Varallo (VC), Vigone (TO), Santhià (VC), Vercelli.
Gli Uffici Anagrafe piemontesi inseriscono per conto degli Allevatori deleganti i cedolini identificativi nella Banca Dati Nazionale (B.D.N.)( www.vetinfo.sanita.it/) registrandone la movimentazione dei capi, attraverso la registrazione e la produzione del Mod. IV accompagnatorio che dal 2 settembre 2017 viene realizzato con procedure informatizzate.